Green Pass: dopo il provvedimento del governo Draghi che entrerà in vigore il 6 agosto (per bar, ristoranti, piscine e altri luoghi al chiuso), al centro dell’attenzione c’è il tema dei controlli. Che sta preoccupando i ristoratori . L’esecutivo ha messo a punto oltre alle linee guida un opportuno vademecum operativo. E con esso una nuova app, per effettuare il processo di verifica delle “Certificazioni Verdi” anti pandemia. La app nazionale si chiama VerificaC19 e viene installata su un dispositivo mobile. Consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline). Ma soprattutto senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 – gratuita – è conforme alla versione europea. Non solo: diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Cosa fa VerificaC19
La “certificazione verde” è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Chi può verificare il Green Pass
Ma a chi compete l’effettuazione della verifica del Green Pass? Il governo ha chiarito anche questo passaggio. Le persone delegate ad effettuare il check della validità del Green Pass sono le seguenti:
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.