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Bonus energia e gas 2022, ecco i quattro nuovi codici tributo per le imprese

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L’elevata incidenza dei costi di energetici in ambito industriale (oltre che domestico) ha portato il governo di Mario Draghi a varare il cosiddetto Bonus energia e gas naturale. Ora sono arrivati quattro nuovi codici tributo (6961, 6962, 6963, 6964) riservati alle imprese beneficiarie dei crediti d’imposta riconosciuti per la compensazione dei costi sostenuti. Le novità sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 14 aprile 2022, che fornisce le istruzioni per compilare il modello F24.

Bonus energia: ecco codici e i crediti d’imposta

Il bonus bollette riconosciuto alle imprese per i consumi di energia elettrica e gas dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mediante il modello F24, per la cui compilazione andrà indicato nella sezione “Erario”. Più in dettaglio, i quattro codici tributo che sono stati definiti attengono ai seguenti crediti d’imposta:

  • il contributo del 20% previsto dall’articolo 4 del DL n. 17/2022, e portato al 25% dal decreto energia n. 21/2022, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente energia acquistata ed utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • il contributo del 15% previsto dall’articolo 5 del DL n. 17/2022, e aumentato al 20% dal decreto energia n. 21/2022, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale sulla base della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022;
  • il contributo del 12% riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’articolo 3 del DL n. 21/2022 alla generalità delle imprese, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • il contributo del 20% riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’articolo 4 del DL n. 21/2022 alla generalità delle imprese, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022.
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